Il beneficio noto come gratuito patrocinio è, in realtà, un diritto costituzionalmente garantito:sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (art. 24 Cost.).
Per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.369,24.
Una regola parzialmente differenziata è prevista in relazione ai procedimenti penali, per i quali il limite reddituale del richiedente è elevato diEuro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Lo studio con i suoi avvocati è abilitato all’esercizio del gratuito patrocinio essendo inserito negli specifici elenchi predisposti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
non so a chi rivolgermi per chiedere informazioni. mia zia residente da molti anni a londra è morta, e, non avendo figli, la sua eredità è divisa fra fratello e 7 nipoti. uno studio inglese ci ha contattato e tutti noi eredi gli abbiamo dato mandato ad agire per nostro conto. a 6 mesi dal decesso non sappiamo nè l’entità dell’eredità nè che beni ha lasciato nostra zia.sappiamo di un appartamento, ora esce fuori che c’è anche un garage. come possiamo dall’italia tutelare i nostri interessi? se poteste darci un consiglio ve ne saremmo grati. fratelli Tartari
Gentilissimi,
essendo vostra zia residente a Londra da molti anni, si applicherà alla successione la legge inglese. Ciò implica che al momento dell’apertura della successione è stato nominato un executor testamentario che si occuperà di gestire il patrimonio, compensando prima gli eventuali debiti e distribuendo poi i beni residui agli eredi.